CONTATTI

+39 0536 823203

Via Statale 467 n.136 42013 S.Antonino di Casalgrande

info@gruppoarmonie.com

Top
Image Alt

Condizioni di vendita

1 APPLICABILITÀ DELLE CONDIZIONI

1.1 Le presenti condizioni generali (qui di seguito “le CONDIZIONI”) costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita delle piastrelle ed altro materiale ceramico (qui di seguito “il/i PRODOTTI”) a cui sia parte la Gruppo Armonie S.p.A. (qui di seguito “il FABBRICANTE”). Salvo singoli casi in cui esse siano state derogate con espresse pattuizioni scritte a firma del FABBRICANTE, esse costituiranno la disciplina esclusiva di tali vendite. Se una o più parti di tali CONDIZIONI o dei singoli contratti che le includano risultassero invalide, le CONDIZIONI generali o particolari resteranno valide nel loro complesso; le parti invalidi saranno sostituite con pattuizioni che si avvicinino il più possibile alla originaria volontà delle parti.


2 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA/CONSEGNA DEI PRODOTTI

2.1. Il contratto si intende concluso al momento in cui il proponente o l’ ordinante vengano a conoscenza del consenso scritto della controparte.

2.2. L’ordine non confermato per iscritto in nessun caso potrà intendersi accettato salvo esecuzione del medesimo da parte del FABBRICANTE mediante spedizione o consegna dei PRODOTTI. La consegna parziale di PRODOTTI ordinati non comporta l’accettazione dell’ intero ordine, ma solo di quella parte di PRODOTTI effettivamente consegnati.

2.3. Salvo diverso accordo scritto, la consegna dei PRODOTTI e la resa degli stessi in Italia e all’ estero avverrà secondo la formula di “ Franco Fabbrica ”.

2.4. Salvo diverso accordo, tutte le date indicate come termine di consegna si intendono a titolo indicativo.


3 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI/GARANZIA/RECLAMI

3.1. Le piastrelle in ceramica ed altri PRODOTTI ceramici fabbricati dalla Gruppo Armonie S.p.A. sono conformi alle norme europee UNI-DIN-EN. Il FABBRICANTE vende esclusivamente a rivenditori professionali, questi sono responsabili della correttezza delle informazioni tecniche fornite agli utilizzatori finali e/o negozi al dettaglio. La classificazione del prodotto è indicata dal FABBRICANTE sul materiale pubblicitario e/ o sui listini prezzi, l’Acquirente deve di conseguenza utilizzare i PRODOTTI sulla base della classificazione fornita dal FABBRICANTE. Per facilitare le indicazioni di utilizzo, ed adattare le classificazioni standard alle specificità della produzione del Fabbricante, a fronte di ogni prodotto, nei listini o sui cataloghi sono posti dei segni che indicano l’uso specifico consigliato dal FABBRICANTE.

3.2. Le differenze di tonalità non sono un difetto del PRODOTTO bensì una caratteristica dello specifico materiale cotto ad alte temperature. Il particolare requisito di ingelività si applica solo ai PRODOTTI che il FABBRICANTE garantisce espressamente con apposita indicazione sul materiale pubblicitario e/o listini. In mancanza di tale indicazione i materiali ceramici si considerano solo ed unicamente per uso in interni o comunque in locali protetti dalle intemperie.

3.3. I materiali in ceramica con superficie lucida non possono mai essere utilizzati in locali a piano terreno con accesso all’esterno, ne in locali in cui sia previsto un grande calpestio. Le piastrelle brillanti sono inoltre suscettibili di una certa scivolosità, specialmente se bagnate, il FABBRICANTE ne sconsiglia di conseguenza l’uso in locali pubblici. Per i locali ove sia previsto un grande calpestio l’acquirente dovrà acquistare solo i PRODOTTI classificati dal FABBRICANTE come PEI V (IV), ed in particolare quelle piastrelle che il FABBRICANTE consiglia SPECIFICAMENTE per uso in locali pubblici.

3.4. Le rappresentazioni dei PRODOTTI sui depliant ed altri materiali pubblicitari del FABBRICANTE sono puramente illustrative e non rappresentano necessariamente il risultato estetico finale di posa dello PRODOTTO rappresentato.

3.5. Il FABBRICANTE garantisce la buona qualità e l’assenza di vizi nei PRODOTTI forniti. La garanzia non si applica per PRODOTTI classificati dal FABBRICANTI per qualità inferiori alla 1° scelta o per partite di PRODOTTI di fine serie, vendute in blocco e segnalate come partite speciali. È comunque prevista una tolleranza del 5%.

3.6. Il FABBRICANTE non è responsabile per vizi e/o anomalie rilevate sui PRODOTTI non dovuti alla qualità dei PRODOTTI stessi ma all’ uso improprio degli stessi da parte degli acquirenti e/o dei suoi aventi causa. In particolare il FABBRICANTE non accetta reclami o contestazioni in relazione alle situazioni precedentemente descritte.

3.7. I reclami devono essere comunicati dall’ acquirente al FABBRICANTE entro 8 giorni dalla consegna della merce. Per vizi occulti il termine è di otto giorni dalla scoperta del vizio. In nessun caso il FABBRICANTE risponderà per vizi che vengano denunciati dopo 12 mesi dalla consegna dei PRODOTTI all’Acquirente. Per i vizi occulti la garanzia si applica fino a due anni dopo la consegna dei prodotti al primo acquirente e del fabbricante. La denuncia di vizio dovrà essere notificata al FABBRICANTE tassativamente entro e non oltre 8 giorni dalla scoperta.

3.8 In generale la garanzia si applica solo per vizi rilevati in prodotti non ancora posati. Per eventuali vizi occulti rilevabili solo successivamente alla posa, ai fini dell’applicazione della garanzia, è necessario che il FABBRICANTE accerti che la posa sia stata eseguita a regola d’arte (norme DIN 18352).

3.9. La garanzia del FABBRICANTE si limita alla sostituzione dei prodotti difettosi con altri dello stesso tipi esenti da vizi, trasporto incluso. È escluso il rimborso di altri oneri e/o spese accessorie e, in particolare i costi di demolizione e riposatura dei PRODOTTI. In tutti i casi la garanzia del FABBRICANTE non potrà eccedere cinque volte il valore del materiale contestato, con un massimo assoluto di 10.000 €.

3.10. Il FABBRICANTE non risponde per reclami dovuti ad una classificazione del materiale ceramico da parte di organismi di controllo e/o certificazione esteri, diversa da quella italiana, sulla base di specifiche tecniche che non corrispondano a quelle utilizzate dal FABBRICANTE. Eventuali expertise tecnici attivati dagli acquirenti dovranno necessariamente basarsi sulla conformità del materiale venduto alle specifiche tecniche indicate dal FABBRICANTE, in vigore in Italia.


4 PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

4.1. I prezzi di vendita dei PRODOTTI sono quelli indicati nel listino del FABBRICANTE in vigore al momento della conferma dell’ordine. In casi di con tratti di vendita a consegne ripartite il prezzo, se non convenuto fermo per iscritto, sarà quello del listino in vigore al momento delle singole consegne. Per tutti i PRODOTTI destinati all’estero i prezzi potranno essere calcolati, a scelta dal FABBRICANTE, nella valuta estera del paese di destinazione o in lire italiane.

4.2. Tutte le spese bancarie e di negoziazione sono a carico dell’Acquirente. In caso di ritardo dei pagamenti, il FABBRICANTE avrà diritto a percepire, senza alcuna necessità di messa in mora, oltre agli eventuali danni, un interesse moratorio pari al tasso ufficiale di sconto in Italia maggiorato del 5%.


5 AGENTI DEL FABBRICANTE

5.1. Gli agenti del FABBRICANTE promuovono le vendite e non sono autorizzati ad agire in nome e per conto del FABBRICANTE salvo specifica autorizzazione scritta.

5.2. Gli ordini trasmessi dagli agenti non vincolano il FABBRICANTE e devono quindi essere espressamente accettati per iscritto dal FABBRICANTE stesso.


6 RISERVATO DOMINIO

6.1. È convenuto tra le parti che la vendita dei PRODOTTI è effettuata con riserva di proprietà a favore del FABBRICANTE sino al totale pagamento del prezzo pattuito, ai sensi dell’ art.1523 e seguenti dei c.c. Tuttavia il rischio di perimenti della merce passa all’acquirente dal momento della consegna dei PRODOTTI. Nella vendita all’estero, nel caso in caso in cui la merce sia venduta e consegnata a clienti terzi prima del passaggio di proprietà, nell’ambito di normali rapporti commerciali dell’Acquirente stesso, la riserva di proprietà a favore del FABBRICANTE permane anche nei confronti dei terzi, ove la legge lo consenta.

6.2. In caso di mora dell’Acquirente il FABBRICANTE potrà, senza necessità di alcuna formalità, compresa la messa di mora, ritirate tutta la merce oggetto di riservato dominio ed eventualmente, se la legge lo consente, tutti i titoli di credito verso terzi ad essa afferenti, con riserva di ogni ulteriore opportuno rimedio in via giudiziale per il pregiudizio subito.


7 FORZA MAGGIORE

7.1. Il FABBRICANTE non è responsabile nei confronti dell’Acquirente per ogni inadempimento, compreso la mancata o ritardata consegna, causata da eventi al di fuori del suo ragionevole controllo quali, a titolo meramente indicativo, mancata o ritardata consegna dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori, guasti agli impianti, scioperi ed altre azioni sindacali, interruzione dei flussi energetici, sospensione o difficoltà dei trasporti.


8 DIRITTO APPLICABILE/FORO COMPETENTE

8.1. I contratti di vendita all’ esportazione cui sia parte il FABBRICANTE sono regolati dalla legge italiana, ed in particolare dalla Conservazione sui Contratti di Vendita Internazionali di beni mobili, ove non derogata dalle presente CONDIZIONI e dalla Convezione di Vienna dell’11 Aprile 1980.

8.2 Foro competente per tutte le controversie relative alle vendite di PRODOTTI da parte del FABBRICANTE e dei rapporti connessi a tali vendite è il FORO della sede legale del FABBRICANTE, anche qualora l’azione promossa riguarda titoli di credito rilasciati al FABBRICANTE quali mezzi di pagamento.